Regolamento Tecnico Fitri, il nuovo testo in vigore da oggi 1° aprile


In seguito ad ulteriori adeguamenti, pubblichiamo il nuovo testo del regolamento tecnico 2011 approvato dal consiglio federale, che entra in vigore a partire da oggi 1° aprile.

Di seguito gli adeguamenti:

Art. 2 distanze e tolleranze
Tolleranza sulle distanze dei percorsi gare:
Per i percorsi di nuoto, podismo e sci è prevista una tolleranza del 5% in più o in meno.
Per il percorso ciclistico è prevista una tolleranza del 7% in più o in meno.
Scostamenti maggiori devono essere motivati e documentati dall'organizzatore e richiesti all'Ufficio Gare; nel caso di Campionati Italiani e di Circuiti della Federazione, le richieste sono soggette anche alla valutazione del Delegato Tecnico in fase di preventivo sopralluogo.
Alle gare con distanze non conformi a quanto indicato nella precedente tabella e alla successiva nota non sarà assegnato punteggio rank

Art. 11 Definizione del Ranking
07) Il coefficiente gara femminile calcolato viene dimezzato. Nel caso in cui non sia possibile calcolare il coefficiente gara per la mancanza del requisito di cui in precedenza, verrà attribuito un coefficiente predefinito, stabilito di anno in anno.

Art. 18) Ammonizioni
04) Per motivi di sicurezza l'ammonizione può essere comunicata all’atleta anche in ritardo rispetto a quando l'infrazione è stata commessa: nelle frazioni successive a quella in cui è stata commessa, all'uscita della zona cambio, o immediatamente all'arrivo se è stata commessa nell'ultima frazione di gara.

Art 21 Reclami
01) I reclami relativi ad una squalifica subita sul campo di gara dovranno essere presentati in forma scritta e accompagnati dalla tassa di deposito di 50,00 Euro, (25,00 per atleti under 19) al Giudice Arbitro dall'atleta interessato, se maggiorenne, o da un rappresentante della società (dirigente e/o tecnico tesserato) di appartenenza dell'atleta, entro il termine massimo di 30 minuti dall'esposizione dell'elenco degli squalificati.
Il provvedimento adottato dal Giudice Arbitro viene formalmente "comunicato" al reclamante che controfirma in calce il relativo modulo, apponendo l'ora.

Art 22 Ricorsi
01) I ricorsi relativi a una squalifica subita sul campo di gara, in tutte le manifestazioni dovranno essere presentati in forma scritta e accompagnati dalla tassa di deposito di 50,00 Euro (25,00 per atleti under 19) alla Giuria d'Appello presente sul campo.
02) La giuria d'appello è costituita prima del via della gara da un Rappresentante Federale, dal Delegato Tecnico, e se non presente da un Responsabile di Società regolarmente tesserato estratto a sorte fra le società partecipanti alla gara, da un rappresentante della società organizzatrice. Si dovrà prevedere la definizione del supplente qualora il rappresentante della società inizialmente definito sia coinvolto nel ricorso.
03) Qualora non sia presente un rappresentate federale al suo posto subentra da un Responsabile di Società regolarmente tesserato estratto a sorte fra le società partecipanti alla gara.
04) La decisione della Giuria d'Appello è inappellabile e pertanto definitiva.

Art 82 Organizzazione e RESPONSABILITA' degli ORGANIZZATORI
6) in ipotesi di trasformazione o di modifica sostanziale della gara, non sarà assegnato alcun punteggio F.I.Tri., neanche nell'ipotesi in cui lo stesso sia previsto per la diversa competizione disputatasi. La non attribuzione dell'eventuale punteggio F.I.Tri per una gara modificata in modo sostanziale, sarà effettuata dall'Ufficio Gare, dopo l'esame delle classifiche definitive e del referto del Giudice Arbitro e/o del Delegato della Federazione.

Art. 94 Aree di transizione
02) La zona cambio dovrà essere predisposta considerando uno spazio minimo per atleta di:
50 cm. - qualora le bici vengano posizionate in modo alternato su entrambi i lati del supporto
75 cm. - qualora le bici siano posizionate su di un unico lato del supporto.

Art. 103 Ruote
01) Non sarà consentito l'uso delle ruote con un numero di raggi inferiore a 12 nelle gare dove è consentita la scia.
02) Nelle gare con scia vietata è consentito l'uso della ruota posteriore lenticolare.
03) Il Delegato tecnico e/o il Giudice Arbitro, per motivi di sicurezza, potrà vietare l'uso delle ruote lenticolari in caso di situazioni climatiche particolari.